In base all’art. 2761 c.c., i crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese di imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui.
Il creditore può trattenere la cosa soggetta al privilegio finché non sia stato soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno, ai sensi dell’art. 2756 terzo comma del C.C.
Tale diritto di prelazione presuppone, quindi, la detenzione del bene sul quale i creditori hanno la garanzia; Questi ultimi hanno, pertanto, il diritto di trattenere il bene fino al completo pagamento del debito, e, proprio in quanto hanno il bene presso di sé e sono titolari di un diritto di prelazione sul medesimo, hanno il diritto di venderlo direttamente secondo le modalità stabilite dall’art. 2797 C.C., ossia al pubblico incanto o al prezzo di mercato a mezzo di persona autorizzata a tali atti.
In caso di fallimento del debitore, in base all’art. 53 della legge fallimentare, tali crediti possono essere realizzati solo dopo che siano stati ammessi al passivo con prelazione.
Per essere autorizzato alla vendita, il creditore fa istanza al Giudice Delegato, il quale sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all’incanto, e determinando le modalità relative.
Il giudice delegato può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a privilegio, pagando il creditore o ad eseguire la vendita come sopra descritto.