LA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Il procedimento di liquidazione è composto da tre fasi: una fase preliminare che vede la successione tra amministratori e liquidatori, una seconda fase, gestita dai liquidatori, in cui si procede alla vera e propria attività di liquidazione dei beni e delle attività sociali, e un’ultima fase, sempre gestita dai liquidatori, di chiusura del procedimento, che prevede il riparto dell’eventuale residuo attivo e la cancellazione della società dal registro delle imprese.

 

1)  FASE PRELIMINARE

 

La messa in liquidazione volontaria della società deve essere deliberata dall’assemblea dei soci nel caso in cui si verificasse una delle seguenti cause di scioglimento della società:

 

  • scadenza del termine (se previsto nell’atto costitutivo);
  • conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, convocata a tal fine senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
  • impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea;
  • riduzione non ripianata del capitale sociale al di sotto del minimo legale per perdite;
  • impossibilità di liquidare la partecipazione del socio receduto;
  • deliberazione dell’assemblea;
  • altre cause previste dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto.

 

Nella s.r.l. l’assemblea dei soci è inderogabilmente competente a decidere lo scioglimento volontario, con il quorum deliberativo di almeno la metà del capitale sociale.

 

Nel caso di deliberazione assembleare (punto 6)) gli effetti dello scioglimento si determinano con la data di iscrizione al Registro delle imprese della delibera stessa, mentre in tutti gli altri casi previsti dal comma 1 dell’art. 2484 cod. civ. (tra i quali rientra la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale), gli effetti si producono dal momento in cui viene iscritta al Registro delle imprese la dichiarazione dell’organo amministrativo che accerta il verificarsi delle cause di scioglimento.

 

Da quanto appena esposto, si comprende come assuma assoluta rilevanza l’iscrizione al Registro delle imprese. In altri termini, «la necessità di garantire certezza in ordine al momento in cui si verifica la causa di scioglimento ha fatto sì che un adempimento pubblicitario assuma rilevanza costitutiva».

Come anticipato, gli effetti dello scioglimento sono ricollegati non tanto al verificarsi di una delle suddette cause quanto al momento in cui sia data pubblicità legale del fatto dissolutivo, mediante iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori di accertamento della causa di scioglimento o della deliberazione dell’assemblea. Da ciò deriva che in capo all’organo amministrativo risulti sussistere una responsabilità non solo per un mancato accertamento dell’esistenza di dette cause ma, come vedremo, anche qualora ciò avvenga in modo non tempestivo.

A tale riguardo, è necessario fare riferimento alle previsioni contenute negli artt. 2485 e 2486 cod. civ.

Secondo l’art. 2485 cod. civ., gli amministratori hanno il dovere di accertare le cause di scioglimento senza indugio, tenendo presente che «in caso di ritardo od omissione sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi».

L’art. 2486 cod. civ. completa la disposizione di legge laddove prevede che gli amministratori, i quali (a seguito dell’avveramento di una delle citate cause di scioglimento e fino al momento delle consegne a favore dei liquidatori, di cui all’art. 2487-bis cod. civ.) conservano il potere di gestire la società con lo scopo di conservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale, rispondano personalmente e solidalmente nei confronti della società, dei soci, dei creditori sociali e dei terzi, per gli atti ed omissioni commesse in violazione di tale dovere nel periodo intercorrente fra l’insorgenza della causa di scioglimento ed il passaggio di consegne a favore dei liquidatori.

Dal collegato disposto dei due articoli si evince l’importanza di una verifica tempestiva da parte dell’organo amministrativo: a tal proposito il legislatore, al fine di dare una collocazione temporale a tale obbligo, usa l’espressione “senza indugio”, che implica un intervento in tempi brevi al fine di ridurre al minimo gli spazi per eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.

 

A norma dell’art. 2487 cod. civ. gli amministratori, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento della società, devono convocare, senza indugio, l’assemblea dei soci affinché nomini uno o più liquidatori, stabilisca i poteri di questi ultimi, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa.

In caso di ritardo od omissione vi è responsabilità dell’organo amministrativo per danni conseguenti, ma si tratta di una responsabilità meramente eventuale e subordinata all’accertamento del danno del nesso di casualità e dell’elemento soggettivo, diversamente dalla parallela responsabilità per omissioni di esecuzioni di adempimenti previsti per legge ex art. 2630 cod. civ.

 

Il liquidatore entra in carica dal giorno dell’iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese e da questo momento i membri dell’organo amministrativo cessano dal loro incarico.

Se non è diversamente indicato nel provvedimento di nomina, i liquidatori restano in carica per tutta la durata della liquidazione.

In particolare dal momento in cui è avvenuta l’iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese, gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i libri sociali, il rendiconto di gestione e la situazione dei conti.

Di tale consegna viene redatto apposito verbale sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori. Con tale adempimento i liquidatori sono messi nella condizione di svolgere appieno le loro funzioni. Da tale momento, inoltre, gli amministratori cessano di essere responsabili della conservazione dei beni sociali e non hanno più il potere di gestire la società.

 

Come sopra evidenziato, gli amministratori devono redigere e consegnare ai liquidatori un rendiconto di gestione relativo al periodo compreso tra l’ultimo bilancio approvato fino alla data di cessazione degli amministratori, attraverso il quale si possa valutare e conoscere la loro gestione in quel determinato lasso di tempo. Si tratta di un vero e proprio bilancio d’esercizio infrannuale straordinario, che ha lo scopo di determinare il risultato economico riferito al suddetto periodo. Dovrà, quindi, essere redatto anche un conto economico, con l’elencazione dei profitti e delle perdite. In deroga ai normali criteri di redazione del bilancio non si devono valutare le voci di bilancio nella prospettiva della continuazione della attività.

Nel silenzio della legge, tale documento non è approvato né iscritto nel registro delle imprese.

 

Gli amministratori, inoltre, devono preparare una situazione dei conti, riferita alla data di iscrizione della causa di scioglimento nel registro delle imprese (data in cui lo scioglimento stesso ha effetto), in cui vengano segnalate le varie poste di bilancio, oggetto di eventuali verifiche da parte del liquidatore.

I liquidatori hanno diritto ad un compenso per l’attività svolta.
Il compenso è determinato dall’assemblea ordinaria.
Per la determinazione concreta è possibile fare ricorso alle tariffe professionali.

 

PATTO DI NON CONCORRENZA

 

In caso di Liquidazione, viene meno il patto di non concorrenza a carico degli amministratori disciplinato dall’art. 2390 cod. civ., in conseguenza alla cessazione del loro incarico ed alla nomina di un liquidatore.

 

2)  SECONDA FASE

 

ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA

 

I liquidatori hanno per legge il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società; possono, quindi, compiere le operazioni finalizzate alla liquidazione come quelle dirette a conservare o valorizzare il patrimonio esistente ed il suo avviamento.

 

VENDITA DEI BENI SOCIALI

 

I liquidatori possono vendere i beni della società secondo il loro prudente apprezzamento, in tranches o in blocco, rateizzare il versamento del relativo prezzo o pretenderne un saldo contestuale alla alienazione, transigere e fare compromessi, accelerare o rallentare le operazioni di smobilizzo, valutando di volta in volta le condizioni e le reazioni del mercato.

 

I liquidatori possono evitare di vendere i beni sociali quando:

  • si rendono conto che la società ha pochi debiti, facilmente estinguibili, e lo statuto o l’assemblea permette di ripartire tra i soci l’attivo residuale mediante pagamento in natura;
  • intendono accordarsi con i creditori per soddisfarli mediante una cessione dei beni.

 

PAGAMENTO DEI CREDITORI SOCIALI

 

I liquidatori devono soddisfare i creditori sociali mano a mano che i debiti vengano a scadenza (possono, al limite, temporeggiare quando ciò presenti una convenienza economica). A parità di scadenza rientra nella loro discrezionalità la scelta di quali onorare, in quanto i liquidatori non hanno ordini particolari di priorità nel pagamento o regole di uguale trattamento dei creditori.

I liquidatori devono comunque tenere conto del fatto che, pagando alcuni creditori nella consapevolezza che in seguito non potranno più pagarne altri, si può integrare a loro carico, in caso di successivo fallimento della società, il reato di bancarotta preferenziale.

Al fine, quindi, di evitare futuri possibili problemi di tal genere, la società dovrebbe seguire il principio della parità di trattamento dei vari creditori (c.d. par condicio creditorum), eventualmente con la suddivisione degli stessi in classi, sulla base degli interessi differenziati dei creditori (creditori privilegiati, crediti verso fornitori o verso banche, …., crediti muniti di titolo esecutivo). Il limite generale che deve guidare il proponente nella formazione delle classi è quello di non effettuare divisioni ingiustificatamente discriminatorie.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per pagare i creditori della società, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.

Non possono però domandare ulteriori somme di denaro.

I soci possono opporsi alla richiesta dimostrando una grave negligenza dei liquidatori nella gestione della liquidazione o l’assoluta inopportunità dell’operazione.

 

CONCORDATO STRAGIUDIZIALE

 

Durante la fase liquidatoria, quando il Patrimonio Sociale non è sufficiente per poter pagare integralmente i creditori, la società può proporre, al fine di evitare il fallimento, un Concordato Stragiudiziale, ossia un contratto atipico che si basa, principalmente, su clausole di remissione totale o parziale del debito dell’impresa (atto giuridico con il quale il creditore rinuncia volontariamente, in tutto o in parte, al proprio credito).

In pratica tale concordato si risolve nella ricerca del consenso dei creditori ad un progetto di salvataggio dell’impresa attraverso una serie di accordi a contenuto dilatorio (pagamento dilazionato del debito) e/o remissorio (pagamento a saldo e stralcio del debito), per evitare il fallimento della società.

I rischi di questo concordato sono legati all’eventuale successivo fallimento della dell’impresa. Il creditore stipulante va infatti incontro in tal caso a due rischi: quello relativo ad una possibile revocatoria fallimentare dei pagamenti da lui ricevuti e quello di rispondere a titolo di concorso nel reato di bancarotta semplice. Per evitare tali rischi è necessario che la procedura consenta di dimostrare la sua buona fede.  A tal fine la proposta di concordato deve contenere i seguenti elementi minimi:

  • l’esplicito riferimento che si tratta di un concordato stragiudiziale;
  • l’indicazione concreta dell’accordo raggiunto con i creditori;
  • la clausola c.d. di tacitazione dei creditori, con cui si dichiara che non avranno più null’altro a pretendere;
  • l’indicazione che tale proposta è stata formulata a tutti i creditori con i quali si sta cercando o si è raggiunto un accordo in tal senso.

A maggior tutela sia dei creditori che dell’imprenditore, in modo tale da poter superare i rischi sopra esposti, la legge ha previsto la predisposizione da parte della società, in concordato stragiudiziale, di un PIANO ATTESTATO.

 

ATTIVITÀ VARIE DI GESTIONE

 

Durante la gestione del procedimento di liquidazione, i liquidatori devono sempre indicare negli atti, nei documenti e nella corrispondenza, che la società è in liquidazione. Non è prevista tuttavia una sanzione in caso di omissione.

 

I liquidatori inoltre devono adempiere agli obblighi che durante la normale vita sociale spettano ai membri dell’organo amministrativo.

 

BILANCI IN FASE DI LIQUIDAZIONE

 

Se la liquidazione dura più di un esercizio, i liquidatori devono predisporre il bilancio d’esercizio, che ha la forma e la struttura di quello normalmente predisposto durante l’esercizio societario, e segue le stesse regole di approvazione e deposito.

Nella relazione i liquidatori devono illustrare l’andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.

 

ACCONTI SULLA QUOTA DI LIQUIDAZIONE

 

I liquidatori possono ripartire acconti sul residuo attivo della liquidazione ai soci solamente se dai bilanci risulta che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme per ottenere una integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali.

I liquidatori possono comunque condizionare la ripartizione alla dazione, da parte del socio beneficiario, di un’adeguata garanzia.

 

3)  ULTIMA FASE

 

CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE

 

Completata l’attività di liquidazione del patrimonio sociale, i liquidatori redigono il bilancio finale di liquidazione e, se dalla liquidazione è residuato un attivo, anche il piano di riparto.

I liquidatori, infine, provvedono alla distribuzione dell’attivo ai soci e richiedono la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto devono essere approvati dai singoli soci. Non è prevista un’approvazione dell’assemblea, a tutela dell’interesse del singolo socio ad ottenere la propria quota di liquidazione. Un’approvazione da parte dell’assemblea si ritiene comunque ammissibile, purché la delibera sia adottata all’unanimità.

Il bilancio si considera tacitamente approvato se, entro 90 giorni dal deposito, nessun socio propone reclamo oppure se, durante tale termine, tutto l’attivo è stato ripartito fra i soci e questi, all’atto del pagamento dell’ultima quota di riparto, hanno rilasciato quietanza senza riserva.

 

Per effetto della cancellazione della società dal Registro delle imprese, la società si estingue.

 

I creditori insoddisfatti possono esclusivamente rivolgersi contro i soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse, risultanti dal bilancio finale di liquidazione e dal piano di riparto, e contro i liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro dolo o colpa.

 

RESPONSABILITA’ DEL LIQUIDATORE

 

Per il regime delle RESPONSABILITA’ CIVILE, PENALE ed AMMINISTRATIVA dei liquidatori si richiama in generale la disciplina applicata all’organo amministrativo. Vi sono, inoltre, alcune responsabilità particolari legate ai loro compiti.

 

RESPONSABILITA’ CIVILE

 

I liquidatori sono responsabili personalmente:

  • per aver omesso il compimento di atti utili alla liquidazione societaria o per aver compiuto atti non finalizzati alla liquidazione;
  • per violazione del divieto di ripartizione dei beni sociali prima del tempo;
  • per il mancato pagamento dei creditori sociali una volta cancellata la società dal Registro delle imprese.

In tali casi la responsabilità può essere fatta valere dalla società, dai creditori sociali oppure dai soci o dai terzi.

L’azione è esercitata dai creditori sociali, quando l’attivo risulta insufficiente al loro soddisfacimento. Il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui essi vengono a conoscenza di tale circostanza. Per esempio, si è affermata la responsabilità dei liquidatori che non avevano promosso la procedura concorsuale una volta constatata l’insufficienza della massa attiva al pagamento dei creditori (Trib. Firenze 7 settembre 1995), o che avevano distribuito l’attivo tra i soci invece che soddisfare un creditore.

 

RESPONSABILITA’ PENALE

 

Il liquidatore è responsabile per il reato di indebita ripartizione dei beni sociali. La commissione di tale reato prevede i seguenti elementi costitutivi:

  1. una condotta consistente nella ripartizione di tutti o di parte dei beni sociali tra i soci, indipendentemente dalla modalità con cui tale ripartizione avvenga (può consistere nel trasferimento diretto o anche per via simulata);
  2. la ripartizione deve avvenire senza che dal bilancio risulti la possibilità di pagare i creditori e deve cagionare danno ai creditori sociali.
  3. Il reato è procedibile a querela del danneggiato e, dunque, di qualunque creditore pregiudicato dalla ripartizione. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; l’atto risarcitorio può provenire anche da un terzo.

 

La pena applicabile ai liquidatori è la reclusione da 6 mesi a tre anni.