Arriva la riforma del diritto fallimentare. Il testo prevede meccanismi di allerta per impedire alle crisi aziendali di diventare irreversibili e ampio spazio agli strumenti di composizione stragiudiziale per favorire l’accordo fra debitori e creditori per gestire l’insolvenza. Non si parlerà più di “fallimento” e “falliti” ma di liquidazione giudiziale. Dalle misure di allerta, ai gruppi d’impresa, passando per il concordato preventivo e un denso pacchetto di modifiche al codice civile, il disegno di legge riscrive a fondo i cardini della Legge Fallimentare, puntando a una sistemazione complessiva, anche dopo lo stralcio della parte dedicata all’amministrazione straordinaria.
L’allerta è di natura non giudiziale e confidenziale (art. 4 comma 1). La procedura di allerta e di composizione assistita della crisi sarà governata da un organismo ad hoc istituito presso ciascuna camera di commercio. Il procedimento avrà inizio su istanza di parte o a seguito di segnalazioni. La legge delega introduce infatti delle vere e proprie misure d’allerta con la previsione della segnalazione all’organismo da parte di soggetti qualificati diversi dal debitore:
- Gli organi di controllo societari, che avranno l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l’organismo;
- I creditori pubblici qualificati, tra cui l’agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione, che dovranno avvisare immediatamente il debitore che la sua esposizione ha superato l’importo rilevante e segnalare poi agli organi di controllo della società e, in ogni caso, all’organismo, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante a fronte dell’inerzia del debitore.
Saranno previste misure premiali, di natura patrimoniale e per la responsabilità personale, a favore dell’imprenditore che tempestivamente propone istanza di composizione assistita della crisi o chiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o propone un concordato preventivo o un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale; analoghe misure premiali, in tema di esenzione da responsabilità, saranno previste per l’organo di controllo che si attivi prontamente. Il procedimento davanti all’organismo di composizione della crisi, che potrà durare al massimo sei mesi, comporterà innanzitutto l’analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Se la ricerca di una soluzione alla crisi si concluderà positivamente, il collegio dovrà attestare che l’imprenditore ha posto in essere le misure idonee al superamento della crisi. Se però il collegio non individuerà misure idonee a superare la crisi e attesterà lo stato di insolvenza, l’organismo ne darà notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede perché accerti tempestivamente l’insolvenza.
PAROLE CHIAVE DELLA LEGGE DI RIFORMA:
ALLERTA
Prevista una fase preventiva di allerta per anticipare l’emersione della crisi di impresa. E’ uno strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto ad una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell’impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. In caso di mancata collaborazione scatta la dichiarazione pubblica di crisi.
L’ORGANISMO
La competenza per l’assistenza al debitore nella procedura è assegnata a un apposito organismo di composizione della crisi, costituito presso la ciascuna camera di commercio. L’organismo nomina un collegio di tre esperti: uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale; uno dalla camera di commercio; uno da associazioni di categoria.
IL SOVRAINDEBITAMENTO
Va estesa la disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento anche ai soci illimitatamente responsabili e deve essere assicurato il coordinamento delle procedure relative a più membri della stessa famiglia. Va inoltre consentito al debitore meritevole di accedere all’esdebitazione anche quando non sia in grado di offrire ai creditori alcun utilità. Tale possibilità dovrà essere offerta una sola volta.
LA LIQUIDAZIONE
Arriva la procedura di “liquidazione giudiziale” che sostituirà l’attuale disciplina del fallimento. Il primo principio di delega è sul potenziamento dei poteri del curatore, vero dominus della nuova procedura. In particolare, dovrà essere esclusa l’operatività di esecuzione speciale e di privilegi processuali (anche di natura fondiaria) e limitata la possibilità di azioni di inefficacia e evocatorie.
ATTIVO E PASSIVO
L’accertamento del passivo prevede che tale fase sia improntata a criteri di snellezza e concertazione. Quanto alla liquidazione dell’attivo, saranno introdotte procedure di massima trasparenza attraverso un mercato nazionale telematico dei beni da vendere, la possibilità di acquisto di tali beni da parte di creditori abilitati e l’istituzione di fondi per gestire i beni invenduti.
I REVISORI
Saranno estesi i casi nei quali per le società a responsabilità limitata è obbligatoria l nomina di un organo di controllo o di un revisore, prevedendo comunque la nomina obbligatoria quando la società – per due esercizi consecutivi – presenta alcuni requisiti dimensionali (attivo o ricavi delle vendite superiori a 2 milioni di euro e 10 unità di dipendenti).