L’ABUSO EDILIZIO NON È SOGGETTO A TERMINE DI PRESCRIZIONE

Con le sentenze n. 8 e n. 9 del 2017 il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria è intervenuto sull’annosa questione relativa agli abusi edilizi, eliminando di fatto la possibilità che l’inerzia dei Comuni protrattasi per lungo tempo ovvero una serie di successive vendite dell’immobile possano configurare delle ipotesi di sanatoria c.d. “di fatto” degli interventi abusivi realizzati diversi anni prima.

Nello specifico, la pronuncia n. 8/2017 riguardava il caso di un proprietario di un immobile nella provincia di Bari il quale, a causa di una falsa dichiarazione, nel 1999 aveva trasformato in un bar un locale destinato al custode di un impianto industriale. La falsità della dichiarazione veniva accertata a distanza di decenni e, non appena scoperta, la pubblica amministrazione immediatamente annullava il titolo fraudolentemente ottenuto. Nel caso di specie, il Consigli di Stato ha avuto modo di rilevare come il termine di prescrizione non sia quello indicato all’interno dell’art. 21-nonies della L. 241/1990 (il quale prevede l’annullamento del provvedimento illegittimo entro “un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”) bensì quello decennale previsto dall’art 39 del D.P.R. 380/2001, con momento iniziale decorrente dalla data in cui è avvenuta la scoperta della falsità commessa dal privato.

La pronuncia n. 9/2017, per contro, riguardava il caso di abuso edilizio commesso 30 anni prima e relativo ad un edificio realizzato nel Comune di Fiumicino, cui è seguita l’ordinanza di demolizione. In proposito, l’ultimo proprietario confidava nell’intervenuta prescrizione che i Giudici hanno escluso in quanto si trattava di tutela del territorio.