AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Che cos’è

È uno strumento di protezione della persona in condizioni di particolare difficoltà e ridotta capacità di autonomia con lo scopo di affiancare ad essa un “amministratore” cui è affidata la cura degli interessi della persona beneficiaria.

Chi beneficia dell’amministrazione di sostegno

Possono beneficiare dell’amministrazione di sostegno:

  • Gli anziani e/o disabili ma anche soggetti in dipendenza di alcool o sostanze stupefacenti;
  • Persone in stato di detenzione;
  • Pazienti oncologici in fase terminale o in stato di coma a condizione che la loro situazione non sia così grave da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi e da richiedere il ricorso all’interdizione (che riguarda quelle persone che si trovano in condizioni di abituale infermità mentale che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi) per assicurare loro una maggiore protezione.

Condizione necessaria è che queste persone siano in grado di esprimere i propri bisogni, le proprie aspettative e aspirazioni al punto che il Giudice Tutelare e l’Amministratore non possono prescindere da esse.

Chi ricorre al Giudice Tutelare

Le persone che possono richiedere al Giudice l’eventuale apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno sono:

  • il potenziale beneficiario che ritiene di essere in difficoltà nella gestione della propria vita;
  • il coniuge;
  • la persona stabilmente convivente;
  • i parenti entro il primo grado (padre, figlio), entro il secondo grado (fratelli, nonni, nipoti), entro il terzo grado (bisnonno, pronipoti, zii) fino al quarto grado (primi cugini, zii, pronipoti) in linea retta e collaterale;
  • gli affini (cioè i parenti del coniuge) entro il secondo grado;
  • il tutore;
  • il curatore;
  • il pubblico ministero;
  • i responsabili dei servizi sanitari;
  • i responsabili dei servizi sociali.

 

Competenza del Giudice Tutelare

La figura di riferimento del procedimento di amministrazione di sostegno è il Giudice Tutelare, giudice in composizione monocratica (cioè un magistrato che decide da solo, come singolo), del luogo dove il possibile beneficiario ha la sua residenza o domicilio.
Questo magistrato è il solo competente ad esaminare il ricorso, ad istruire il procedimento, ad emettere l’eventuale provvedimento di accoglimento o rigetto del ricorso e a gestire ogni fase connessa alla pendenza del procedimento di amministrazione come vigilare sul buon andamento della stessa prescrivendo, per esempio, con quale periodicità l’amministratore è tenuto al deposito del rendiconto di gestione o autorizzando l’amministratore a compiere specifici atti.

 

Procedimento di Amministrazione

Si ricorre al Giudice Tutelare depositando un ricorso che deve essere più completo possibile per consentire al Giudice di provvedere in maniera puntuale e tempestiva: è necessario, infatti, dettagliare le residue capacità del beneficiario e, in particolare, le azioni che può svolgere in autonomia (es. gestione di piccole somme di denaro), quelle che è in grado di compiere con l’assistenza dell’Amministratore (es. dove trascorrere le vacanze), quelle che non è in grado di compiere da solo (es. gestione di beni di proprietà, apertura  e gestione di conto corrente).
Il Giudice Tutelare, quando riceve il ricorso, gode di ampi poteri: convoca e sente il ricorrente, sente la persona cui il procedimento si riferisce (recandosi, se del caso, presso il luogo in cui si trova), sente il coniuge, il convivente, i parenti e affini, i responsabili dei servizi sanitari coinvolti nella cura della persona, il Pubblico Ministero.
Entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso il Giudice nomina, con decreto motivato immediatamente esecutivo, un amministratore di sostegno che può esser sia il “candidato” indicato nel ricorso, sia persona diversa.

Scelta dell’Amministratore

La scelta dell’Amministratore di sostegno deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario.
Il Giudice, generalmente, nomina l’Amministratore indicato dal beneficiario stesso e, ove possibile, nella scelta preferisce i parenti e affini più stretti (coniuge, padre, madre, figlio, fratello, sorella).
Qualora vi siano ragioni di opportunità o gravi motivi possono essere nominate dal Giudice Tutelare “persone idonee”, anche estranee al beneficiario o enti come Comuni, società, associazioni, fondazioni, ASL.

Doveri e compiti dell’Amministratore

L’Amministratore di sostegno deve:

  • rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario;
  • informare il beneficiario circa gli atti da compiere;
  • informare il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario;
  • presentare al Giudice Tutelare, in base alla scadenza stabilita nel decreto di nomina, una relazione sull’attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;
  • presentare giuramento di fedeltà e diligenza al momento del conferimento dell’incarico.

I compiti a cui deve provvedere l’Amministratore di sostegno sono precisati nel decreto di nomina: egli può avere poteri sia di assistenza del beneficiario, sia in sostituzione allo stesso.

Durata dell’incarico

L’incarico dell’Amministratore di sostegno può essere conferito a tempo determinato (che può essere prorogato prima della scadenza del termine) o a tempo indeterminato (se si tratta di coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario).
In caso di gravi impedimenti segnalati (in ogni momento) al Giudice Tutelare, quest’ultimo provvede ad una nuova nomina.
L’incarico cessa, in qualsiasi caso, con la morte del beneficiario e da subito l’Amministratore non può più compiere alcun atto.

Compenso dell’Amministratore

L’incarico è gratuito ma, in alcuni casi, in presenza di patrimoni consistenti o con difficoltà di amministrazione, il Giudice Tutelare può riconoscere all’Amministratore un’indennità.